Domanda per maternità anticipata

maternita

La donna lavoratrice in gravidanza può richiedere di assentarsi dal lavoro prima che inizi il periodo di astensione obbligatoria, in tutti i casi previsti dall’art. 17 del D.L. n.151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) ed espressamente:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

In questi casi la lavoratrice può inoltrare apposita istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio; alla domanda è necessario allegare il certificato di gravidanza e il certificato medico, rilasciato dal ginecologo, che attesti l’esistenza dei problemi sopra citati.
Copia della ricevuta rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro va consegnata al Responsabile dell’Unità di appartenenza.
Se la Direzione Provinciale del Lavoro non emette il provvedimento entro sette giorni, la richiesta si intende accolta.

Il congedo di maternità anticipato è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio e delle ferie ed è considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedono a tale scopo particolari requisiti.

Per quanto attiene, infine, ai riflessi economici, per tutto il periodo del congedo di maternità anticipato, le lavoratrici hanno diritto all’intera retribuzione, nonché alla tredicesima mensilità. Sono esclusi, naturalmente, tutti gli emolumenti la cui corresponsione, ai sensi delle vigenti disposizioni interne, è sempre strettamente connessa all’effettiva presenza in servizio (ad esempio straordinari e turni).

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