Il contratto di apprendistato professionalizzante

Il contratto di “apprendistato professionalizzante“, introdotto con il decreto legislativo 276/2003 in attuazione della legge 30/2003, è attivabile per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed è finalizzato all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
- sgravio dei contributi per tutta la durata del contratto, prorogabile per i successivi 12 mesi nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- non computabilità degli apprendisti in servizio per l’applicazione di particolari normative;
- obbligo di erogare la formazione interna;
- obbligo di consentire all’apprendista di frequentare l’attività di formazione esterna durante l’ orario di lavoro.
Il D.L. n. 112/2008 ha eliminato il limite di 2 anni come durata minima del rapporto (lasciando a 6 anni la durata massima) aprendo la strada all’utilizzo del contratto di apprendistato anche nei rapporti di lavoro avviati nelle attività stagionali.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
Ai sensi dell’art. 49, comma 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei lavoratori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta (fac-simile) e ad esso devono essere allegati:
- la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito;
- la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto sulla base degli esiti della formazione aziendale od extraziendale;
- il piano formativo individuale generale, predisposto dall’impresa in relazione al profilo formativo di riferimento (fac-simile);
- il piano formativo individuale di dettaglio (fac-simile), al fine di consentire una più efficace progettazione del percorso formativo dell’apprendista, da aggiornare ogni anno;
I suddetti documenti, distinti dal contratto di lavoro, devono essere sottoscritti per accettazione dal lavoratore interessato. Questa importante novità impegna l’impresa in merito alla formazione all’interno dell’azienda e consente all’apprendista di conoscere il percorso della sua formazione per tutta la durata del contratto.
La formazione formale può essere impartita all’esterno dell’impresa (nell’ambito di istituzioni scolastiche e formative, di università, centri di formazione accreditati), o all’interno dell’impresa purché in luoghi non destinati alla produzione. Il monte ore di formazione formale è determinato in almeno 120 ore annue.
La formazione non formale invece viene impartita all’interno del contesto produttivo o di lavoro sotto la guida di un tutore aziendale e tesa a conseguire un’abilità tecnico-operativa,.
Al termine del contratto l’impresa, sulla base dei risultati conseguiti con la formazione, riconoscerà la qualifica professionale ai fini contrattuali. Gli apprendisti che ne faranno richiesta sono ammessi a sostenere gli esami per
conseguire la qualifica professionale rilasciata dalla Regione.
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