Avviare un’attività in carcere

Secondo quanto stabilito dalla legge 193/2000, cosiddetta “Smuraglia”, dal nome del primo proponente, e dai successivi decreti attuativi, l’impresa o la cooperativa che intende avviare un’attività produttiva all’interno di un istituto di pena deve in primo luogo stipulare una convenzione con l’amministrazione penitenziaria.

Questo lo schema da utilizzare per stipulare una  convenzione con l’amministrazione penitenziaria.

La convenzione regola l’utilizzo in comodato gratuito dei locali e delle attrezzature eventualmente già esistenti nell’Istituto e le modalità di addebito all’impresa delle spese sostenute dal carcere per lo svolgimento delle attività produttive. Stabilisce, inoltre, i diritti e i doveri delle parti, le modalità di avviamento al lavoro, le norme rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali,  la retribuzione dei detenuti, la responsabilità civile il contratto di assicurazione, la facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell’Istituto, la durata e la risoluzione della convenzione stessa.

L’impresa o la cooperativa attrezza gli spazi con gli allestimenti e le macchine per le lavorazioni previste, effettua l’ordinaria manutenzione dei locali e delle attrezzature concessi in comodato; adempie agli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; paga le spese di energia elettrica utilizzata; fornisce personale adatto a sovrintendere le attività lavorative; sceglie i detenuti idonei per le lavorazioni previste e li avvia al lavoro con contratti di lavoro subordinato, nel rispetto delle normative previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

I vantaggi economici per l’impresa sono rappresentati da una riduzione dei costi fissi di locazione, da riduzioni e agevolazioni contributive, fiscali ed economiche.

In particolare può aversi:

- la riduzione dell’80% per il datore di lavoro relativamente alla retribuzione di detenuti ed internati assunti a tempo determinato purché per un periodo superiore a 30 giorni. Le agevolazioni proseguono per ulteriori 6 mesi successivi alla fine della detenzione;

- un credito d’imposta di 516,46 € mensili proporzionalmente ridotto in base alle ore prestate (Legge 22 giugno2000 n. 193, Decreto interministeriale 25 febbraio 2002 n. 87) per ogni lavoratore assunto per un periodo superiore ai 30 giorni.

Il credito d’imposta spetta anche per i 6 mesi successivi alla scarcerazione se in tale periodo il lavoratore  conserva l’assunzione.  Per i lavoratori assunti a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

L’impresa che vuole stipulare una convenzione con l’amministrazione penitenziaria per avviare un’attività all’interno di un istituto deve contattare:
Ministero della Giustizia
Direzione generale detenuti e trattamento
Ufficio dell’osservazione e del trattamento
Largo Luigi Daga, 2 – 00164 Roma
tel: +39 06 66591236
mail:dg.detenutietrattamento.dap@giustizia.it

Fonte: Ministero Giustizia

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