Il contratto a progetto: cos’è e come si stipula

Il contratto di “lavoro a progetto” integra una fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa prevista e regolata dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10/9/2003 n° 276. Si caratterizza per:
- l’oggetto del rapporto di collaborazione che deve essere costituito da un progetto specifico ovvero da un programma di lavoro o fasi di esso;

– il contenuto prevalentemente personale della prestazione;
- l’assenza di un vincolo di subordinazione;
- il coordinamento con l’organizzazione del committente;
- la continuità della prestazione.

Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità
di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto,

Vi offriamo uno schema di contratto a progetto.

Il compenso corrisposto al collaboratore a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Il collaboratore a progetto deve impegnarsi a non diffondere, per la durata dell’incarico, notizie e informazioni riservate delle quali sia venuto a conoscenza a seguito del progetto affidatogli. Egli potrà accettare altri incarichi di collaborazione a condizione che non siano di aziende che operano nello stesso settore della società committente.

Il collaboratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.

Il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto eventualmente antecedente la scadenza prevista, le parti potranno comunque recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o per giustificato motivo, dando in quest’ultimo caso un periodo di preavviso.

Ai contratti a progetto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro, nel caso in cui la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Non rientrano nella tipologia dei contratti a progetto le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro. Se invece il compenso supera tale limite annuale, trovano applicazione le disposizioni sul contratto a progetto.

Sono escluse dal campo di applicazione del contratto a progetto anche le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.

Questo tipo di contratto di lavoro deve rispondere a numerose caratteristiche: deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione di lavoro.

Leggi anche:

  1. Il contratto di apprendistato professionalizzante
    Il contratto di “apprendistato professionalizzante“, introdotto con il decreto legislativo 276/2003 in attuazione della legge 30/2003, è attivabile per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro...
  2. E-commerce: il contratto tipo
    Negli ultimi anni si è assistito al progressivo ed inarrestabile sviluppo dell’attività di commercio elettronico, ossia di un’attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l’utilizzo di un portale web...
  3. Collaboratori a progetto: un bonus per chi ha perso il lavoro
    Per ottenere il bonus una tantum previsto dalla finanziaria, i collaboratori coordinati e continuativi nel caso di perdita del lavoro, oltre a possedere i requisiti di legge, devono compilare...
  4. Contratto di lavoro intermittente o a chiamata
    Abrogato con la legge 24 dicembre 2007 n. 247, con effetto dal primo gennaio 2008, il contratto di lavoro  intermittente o a chiamata (job on call o stand by...
  5. Europass-mobilità
    Si tratta di un documento che attesta le competenze e le abilità acquisite durante un’esperienza di mobilità realizzata all’estero (Unione Europea,  Spazio Economico Europeo e Paesi candidati) in esito...