E-commerce: il contratto tipo

Negli ultimi anni si è assistito al progressivo ed inarrestabile sviluppo dell’attività di commercio elettronico, ossia di un’attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l’utilizzo di un portale web (e-commerce).
Si parla di e-commerce indiretto, nel caso in cui il contratto è stipulato per via elettronica, mentre l’esecuzione dello

stesso avviene per via tradizionale (ad es. si ordina su Internet un cd musicale che successivamente viene spedito per posta), e di e-commerce diretto, nel caso in cui tutte le fasi del contratto avvengono on-line (ad es. si acquista on-line un software che si scarica direttamente sul proprio PC).

I contratti conclusi “in rete” rientrano nella categoria dei contratti a distanza e adottano una regolamentazione differente a seconda che siano stipulati tra imprese o tra un’ impresa e un consumatore.

In particolare in questo secondo caso, il consumatore, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, ha diritto di ricevere le seguenti informazioni:
- identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista;
- caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
- prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
- spese di consegna;
- modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
- esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2 del Codice del Consumo;
- modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
- costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
- durata della validità dell’offerta e del prezzo;
- durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi generali dovuti dall’impresa vanno integrati con le informazioni previste dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 70/2003, secondo cui l’impresa deve adempiere “in modo chiaro, comprensibile e inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio“:

  • le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
  • il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
  • i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore;
  • gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
  • le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano;
  • l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

Su Moduli.it potete scaricare un  contratto tipo per la vendita on-line di beni di consumo.

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